Effetti psicologici del terremoto

In una visione ancestrale, la terra è vista come madre e viene associata a sicurezza e stabilità, e rappresenta una profonda certezza per l’uomo.

Quando comincia a tremare, quando tutto crolla, viene meno anche la fiducia, il senso di protezione e la terra si trasforma in un nemico da temere, che attenta alla nostra sopravvivenza provocando paure ed emozioni profondissime: paura della morte, paura di perdere il controllo della propria vita che provoca un senso di impotenza e di allerta continua.

, che attenta alla nostra sopravvivenza provocando paure ed emozioni profondissime: paura della morte, paura di perdere il controllo della propria vita che provoca un senso di impotenza e di allerta continua.

provocando paure ed emozioni profondissime: paura della morte, paura di perdere il controllo della propria vita che provoca un senso di impotenza e di allerta continua.

Il terremoto distrugge quindi le nostre certezze e risveglia addirittura, a livello inconscio, traumi della nascita legati al parto che, di fatto, è un passaggio da un mondo protetto (nel ventre materno) a un mondo esterno sconosciuto e incerto.

L’esposizione a un episodio inaspettato e catastrofico come il terremoto è un vero e proprio trauma che può portare come sintomi disturbi d’ansia, vertigini, disturbi neurovegetativi, disturbi del comportamento, disturbi dell’alimentazione, insonnia, depressione, ecc.

Se l’evento sismico è isolato, questi sintomi si risolvono da soli nell’arco di un breve lasso di tempo (qualche settimana).

Se, come accaduto negli ultimi eventi sismici in Italia, si ha un susseguirsi di scosse di assestamento ed altri eventi sismici minori, si può arrivare ad un disturbo vero e proprio denominato Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS).

Fondamentalmente, i rischi per la sfera psicologica sono legati all’insorgenza di patologie, spesso gravi, conseguenti alla cronicizzazione della paura, che diventa angoscia quando l’evento sismico non si esaurisce in breve ma si protrae nel tempo.

Una simile sollecitazione emotiva innesca una serie di effetti tipicamente legati all’esposizione cronica di stress, quali modificazioni dei livelli ormonali, alterazioni del sonno, variazioni cardiovascolari associate a un maggior rischio di sviluppare ipertensione, tachicardia e talvolta infarto del miocardio.

Abrogazione dell’art. 12 del DPGR 36R/2009

Nel 2009 la Regione Toscana emanava il DPGR n° 36/R, che all’art. 12 riportava le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità.

Dopo quasi 10 anni, ovvero il 3 Settembre 2018, la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n° 39428 ha dichiarato la non applicabilità del citato articolo.

“Le Regioni non possono adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi ed escludere espressamente “opere minori” dalla disciplina antisismica, poiché ciò costituisce aperta violazione del disposto dell’art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica.”

Di conseguenza la Regione Toscana ha completato l’iter di abrogazione del richiamato art. 12 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2019, n. 8/R

Ed i professionisti?

Ad ogni professionista di area tecnica non sfugge la necessità di avere un chiaro limite tra le strutture meritevoli di controllo e quelle che possono ragionevolmente esserne escluse.

La sentenza sembra negare proprio questo buon senso che invece è indispensabile, a meno di non voler ingessare ogni attività e rendere ogni opera inutilmente costosa.

Cosa fare?

Per opere realizzate dopo la data di pubblicazione della sentenza del 3/09/2018, anche in conformità al titolo edilizio abilitativo, se in assenza di deposito al Genio Civile, sono da considerarsi violazioni dell’art. 93 del TU 380/2001, con tutte le relative conseguenze;

In caso di richiesta di sanatoria, ove vi siano opere strutturali minori (elenco ex art. 12) fare attenzione ad eventuali conseguenze penali per i soggetti coinvolti, in particolare se ancora non è decorso il termine di prescrizione. Gli Uffici del Genio Civile hanno l’obbligo, in caso di richiesta di sanatoria, di segnalare le violazioni che comportano sanzioni penali;

Quindi occorre provvedere sempre il deposito o la richiesta di autorizzazione ai sensi delle norme antisismiche presso gli uffici del Genio Civile.

Trasformare edifici abbandonati in atelier d’arte

Il Ministero dei beni e delle attività culturali propone un nuovo elenco di edifici congrui per le finalità del progetto:

1) Vico Pisano (PI) – Palazzo Ducale – ex “Casello Idraulico”;   
2) Livorno, “Torre di Calafuria”;   
3) Firenze, “Villa Carducci Pandolfini” ;   
4) Trieste, Fabbricato “TSB0448”, in via Bramante n. 5;   
5) Trieste, Fabbricato “TSB0514”, in via Belpoggio n. 28;   
6) Bari, Fabbricato “La Torretta”;   
7) Ancona, “Rifugio Antiaereo”. 

L’Agenzia del Demanio dovrà pubblicare i bandi per l’assegnazione in concessione, per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a 150 euro, a cooperative di artisti ed associazioni di artisti residenti nel territorio italiano. 

Nel bando saranno indicate le modalità d’uso dell’immobile, la tipologia di produzione artistica compatibile con la natura del bene concesso in uso o locazione, anche in relazione ai piani urbanistici e di riqualificazione urbana del territorio in cui si trova l’immobile.

Gli interessati dovranno presentare un progetto artistico, di durata almeno decennale, con indicazione delle iniziative che si intendono realizzare e dei mezzi finanziari per farvi fronte. 

Nella valutazione sarà data priorità ai progetti che presentano determinati requisiti, come:
a) interdisciplinarietà tra diversi settori artistici; 
b) disponibilità a condividere i locali concessi in uso con artisti provenienti da altri territori italiani e stranieri coinvolti nella realizzazione del medesimo progetto; 
c) attuazione periodica di iniziative aperte al pubblico; 
d) alternanza, nei locali concessi, di produzioni artistiche e dei relativi artisti; 
e) relazione organica e costruttiva con il territorio di riferimento e con l’intera filiera artistico-culturale e creativa; 
f) sostenibilità e fonti plurime di finanziamento, pubblico o privato; 
g) promozione da parte di cooperative di artisti ed associazioni di residenti composte prevalentemente da artisti di età inferiore ai 35 anni; 
h) raccordo con il tessuto culturale e le tradizioni culturali del territorio in cui è sito l’immobile, creando sinergie con gli enti locali e le associazioni culturali gia’ attive nel contesto; 
i) gestione eco-sostenibile dell’immobile. 

Dovrà anche essere prevista nell’ambito del progetto e compatibilmente con la tipologia dell’immobile, la realizzazione di servizi aggiuntivi tipo ristorazione, caffetteria, accoglienza, gestione di punti vendita di prodotti culturali, purchè non abbiano carattere prevalente rispetto alla produzione artistica.

Una volta ottenuto l’immobile, i beneficiari dovranno realizzare un sito internet entro 60 giorni dall’avvio del progetto artistico in modo che questo sia fruibile dalla collettività.

Gli oneri della manutenzione ordinaria saranno a carico del locatario o concessionario, mentre per gli interventi di manutenzione straordinaria è prevista, a favore degli assegnatari degli immobili, l’erogazione di contributi a fondo perduto in proporzione alle spese sostenute.

Nelle proposte dovrà essere curata con attenzione la progettazione degli interventi di recupero.
I progetti dovranno essere accompagnati da adeguati elaborati tecnici realizzati da professionisti operanti nel settore dell’edilizia, dell’urbanistica e del paesaggio.
Gli immobili dovranno subire una trasformazione compatibile con lo spazio concesso. Nella valutazione delle proposte, infatti, l’Ente gestore terrà conto della compatibilità del progetto artistico con le caratteristiche strutturali dei luoghi in cui i progetti saranno realizzati.

Gli Ingegneri possono intervenire su edifici artistici?

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha chiesto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di chiarire una volta per tutte gli ambiti in cui gli ingegneri possono intervenire su edifici vincolati di pregio storico e artistico.

Infatti sarebbe necessaria una maggiore chiarezza in questo ambito, ovvero sulla questione delle competenze professionali.

Ci sono diverse sentenze discordanti e servirebbe una regolamentazione ufficiale e definitiva sulle tipologie di intervento che gli ingegneri possono effettuare sugli edifici vincolati.

La possibilità per gli ingegneri di occuparsi di edifici vincolati è stabilita dall’art. 52 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto, secondo cui la “parte tecnica” degli interventi sugli edifici di pregio e carattere artistico può essere effettuata sia dall’architetto che dall’Ingegnere.

La circolare del 30/4/2015, n. 15 riporta “Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico” ed ha il dichiarato scopo di “sensibilizzare” tutte le figure che hanno influenza sulla gestione del patrimonio, a certe condizioni.

Ed è proprio questo il motivo che ha spesso portato a dubbi interpretativi ed, ovviamente, a non poche divergenze tra le diverse categorie.

 

Far fronte al rischio sismico

Il nostro è un Paese sismico, ormai lo abbiamo capito molto bene, anche se da sempre ci viene detto!
Per far fronte al rischio sismico c’è solo una strada da seguire, quella della prevenzione.

Quello che oggi viene maggiormente chiesto ai progettisti è la proposta edifici di rapida messa in opera, economici ed ad alta redditività in linea con le attese di una committenza che si orienta sempre più verso costruzioni sicure che siano al contempo convenienti ed efficienti.

Se poi sono anche architettonicamente gradevoli, meglio.

In questo panorama, purtroppo, l’attenzione alla progettazione, ma soprattutto ai dettagli di carattere strutturale, vengono quantomeno rilegati in un piano inferiore.

Dobbiamo occuparci della sicurezza dei nostri edifici e crescere, in questo senso, dal punto di vista culturale, non pensando sempre che sia un fatto ineludibile e chiedendoci, piuttosto, se le nostre abitazioni, le nostre scuole e i luoghi dove lavoriamo e dove sono concentrate le nostre attività produttive siano sicuri e in grado di resistere a un terremoto.

Secondo alcune stime, il 70% dell’edificato italiano non è in grado di resistere ai terremoti ed è proprio in considerazione della vulnerabilità del nostro patrimonio che le scelte dei futuri interventi in edilizia devono tener conto dell’esperienza di Paesi che hanno saputo affrontare e vincere la sfida ai terremoti: Giappone e USA, per esempio, dove le costruzioni in genere e quelle antisismiche in particolare, sono realizzare con strutture moderne, materiali innovativi e, magari, anche più economiche di quelle “tradizionali”.

Bio-edilizia antisismica

E’ possibile costruire in modo sicuro, consapevole, nel rispetto ambientale e con criteri antisismici??

Certamente si! Case in legno che resistono ad un terremoto simulato del 9° grado Ricther

 

Consiglio di guardare il video allegato a questo articolo.

 

Nuova riqualificazione energetica dei condomini

Per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente si punterà sugli interventi sui condomini e non soltanto sulle singole abitazioni.

Infatti i lavori realizzati sugli interi edifici potranno beneficiare delle percentuali di detrazione maggiori che se i lavori venissero eseguiti da ogni singolo condòmino.

Gli interventi sul sistema energetico nei condomini beneficeranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori ed ai risultati raggiunti.

Si partirà quindi dal 65% (come nelle abitazioni private), ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio.

Inoltre gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramentosia del riscaldamento invernale che del raffrescamento estivo.

Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021: le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone il condominio. Il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci. Dovrà essere predisposta la relazione di Attestazione di Prestazione Energetica (APE) redatta da un tecnico abilitato, che certifichi i risultati ottenuti con gli interventi

L’Enea condurrà inoltre delle verifiche a campione per controllare la veridicità delle prestazioni raggiunte.: in caso di discrepanza con l’Attestato di prestazione energetica rilasciato dai professionisti dopo i lavori, il bonus potrà essere revocato.

Nuovo Codice Appalti: linee guida dell’ANAC

Nei giorni scorsi sono state pubblicate dall’Anac le linee guida inerenti l’interpretazione del Nuovo Codice Appalti, relativamente ad argomenti di ordine generale rispetto ai servizi di architettura ed ingegneria e per la gestione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Infatti il Decreto legislativo recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e gli altri servizi tecnici e le indicazioni per la gestione, da parte delle Stazioni Appaltanti, delle offerte degli Operatori Economici.

Al fine di facilitare le SA e gli OE, l’Anac ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnica, finalizzate a fornire indicazioni operative per i calcoli  relativi all’amministrazione delle offerte ed alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto.

Inoltre le presenti linee guida garantiscono la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle SA, dell’omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle miglioripratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti specifici.

Resta sempre l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo alla commissione di gara strumenti di valutazione più precisi anche relativamente alla fase esecutiva dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti.

 

Linea guida 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Linea guida 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa

 

a cura di Stefano Erti

Prevenzione incendi negli asili nido

Da pochissimi giorni sono entrate in vigore le Norme che regolamentano le misure di prevenzione incendi alle quali si dovranno adeguare tutti gli asili nido con più di 30 persone. Il DM del 16 Luglio 2014 fissava come scadenza per l’adeguamento, in virtù delle proroghe effettuate, il 7 ottobre u.s..  A tale data doveva essere stata presentata la SCIA antincendio, così come previsto  dal DPR 151/2011. Entro il termine del 31 dicembre p.v., anche gli altri edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 10 giugno 2016, devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’Interno.

Purtroppo, secondo i dati resi noti dall’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica nell’agosto 2015, oltre la metà degli edifici non sono stati adeguati ed è molto probabile che la grande maggioranza di questi non sarà a Norma neppure il prossimo 31 dicembre.

A partire dal 1 gennaio 2017, le autorità competenti alla vigilanza in materia antincendio potranno effettuare controlli ed comminare sanzioni a carico degli enti gestori  degli istituti per il mancato adeguamento ad una normativa prescrittiva (che indica dettagliatamente tipologie, modalità, dimensioni, comportamenti, etc) da adottare in sede di progettazione antincendio.

 

Si riporta il testo del DM.

A cura di Stefano Erti

 

QPA – Nuovo Codice Appalti: ulteriori indicazioni dell’ANAC

Nuovo Codice Appalti: ulteriori indicazioni dell’ANAC

I chiarimenti sugli affidamenti che soggiaciono alle precedente normativa, sull’acquisizione del CIG, sull’obbligo di comunicazione all’Osservatorio, questo ed altro nel comunicato del Presidente Cantone.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006, all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice.

Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente.

Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto; il rinnovo del contratto o  modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara.

Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata, procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;Adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.

Sorgente: QPA – Nuovo Codice Appalti: ulteriori indicazioni dell’ANAC