REQUISITO DI FALLIBILITA’: INDEBITAMENTO COMPLESSIVO dell’IMPRENDITORE

La recente Sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 601 del 12 gennaio 2017 affronta il tema del requisito di fallibilità previsto dall’articolo 1, co. 2, lett. c) L.F in merito al requisito dell’esposizione debitoria dell’imprenditore. Viene ribadito il concetto secondo il quale i presupposti per la valutazione della fallibilità di un soggetto devono basarsi sulla situazione complessiva dell’imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti sorti e contabilizzati in bilancio, certi dunque nel loro ammontare, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto e in parte e ancora non certi nel loro ammontare. Questo elemento, infatti, non impedisce all’imprenditore di includere posizioni debitorie non ancora certe nel loro ammontare perché oggetto di contestazione – tra i debiti della società – e ciò non solo ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio dell’esercizio, richiesta dall’articolo 2423 c.c., ma anche per l’individuazione dell’ammontare complessivo dell’indebitamento della società per la valutazione dei requisiti di fallibilità.  L’appostazione, come nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 601/2017, di un fondo rischi e oneri iscritto in bilancio per la copertura di un debito probabile ma ancora non certo nell’ammontare, risponde ad un requisito di correttezza nella predisposizione del bilancio oltre che del rispetto di quanto previsto dai principio contabili (OIC 19) secondo il quale i fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati, ammontare della passività attendibilmente stimabile. E’ di tutta evidenza quindi, l’importanza, ai fini della determinazione dei requisiti dimensionali per essere assoggettati al fallimento, l’individuazione dell’esatto ammontare dei debiti dell’imprenditore, che dovrà tenere conto dunque, anche di passività certe nella manifestazione ma ancora incerte nel loro ammontare e questo anche nel rispetto di quanto richiesto dal Legislatore ai fini della predisposizione del bilancio d’esercizio.

A cura di Silvia Cecconi