TRASFERIMENTO FITTIZIO della SEDE all’ESTERO e DICHIARAZIONE di FALLIMENTO

Il trasferimento della sede legale all’estero per un’impresa che abbia poi proseguito la propria attività in Italia, quando effettuato in modo ingannevole, non permette di computare il decorso del termine annuale dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese, nel caso in cui una società presenti i requisiti per poter essere dichiarata fallita. Quando infatti la cancellazione di una società dal registro delle imprese non sia la conseguenza del totale compimento delle operazioni di liquidazione, in modo che effettivamente abbia un senso la sua cancellazione (o per effetto di altra condizione necessaria per la cancellazione della stessa), non si rende applicabile l’articolo 10 della legge fallimentare, considerando che questo trasferimento non comporta di per sé il venir meno della continuità giuridica della società, né comporta la cessazione dell’attività. E’ quanto emerge dalla lettura della Sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 43 del 4 gennaio 2017. Tale posizione era stata già assunta dalla Cassazione s.u., con sentenza 5945 del 2013. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, è stato escluso il trasferimento della sede della società in Moldavia, sulla base del presupposto di permanenza operazionale in Italia. L’effetto fondamentale di tale convincimento non determina, come effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, il decorso del termine previsto dall’articolo 10 della legge fallimentare. La fittizietà del trasferimento unita alla permanenza dell’attività in Italia, non fanno perdere al giudice italiano il potere di dichiarare il fallimento della società come previsto dall’articolo 9 della legge fallimentare, così come non implica alcuna equivalenza normativa tra cancellazione e inesistente cessazione della attività. Tale assunto trova applicazione anche se non sia intervenuto preventivamente, come previsto dall’articolo 2191 c.c. un provvedimento di segno opposto alla cancellazione della società, tanto che diviene irrilevante stabilire da quale data effettivamente sia cessata l’attività della società trasferita all’estero solo fittiziamente, in modo da poter controllare che il fallimento intervenga poi non oltre l’anno come richiesto dall’articolo 10 della legge fallimentare.

A cura di Silvia Cecconi