Nuovo Codice Appalti: linee guida dell’ANAC

Nei giorni scorsi sono state pubblicate dall’Anac le linee guida inerenti l’interpretazione del Nuovo Codice Appalti, relativamente ad argomenti di ordine generale rispetto ai servizi di architettura ed ingegneria e per la gestione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Infatti il Decreto legislativo recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e gli altri servizi tecnici e le indicazioni per la gestione, da parte delle Stazioni Appaltanti, delle offerte degli Operatori Economici.

Al fine di facilitare le SA e gli OE, l’Anac ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnica, finalizzate a fornire indicazioni operative per i calcoli  relativi all’amministrazione delle offerte ed alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto.

Inoltre le presenti linee guida garantiscono la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle SA, dell’omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle miglioripratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti specifici.

Resta sempre l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo alla commissione di gara strumenti di valutazione più precisi anche relativamente alla fase esecutiva dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti.

 

Linea guida 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Linea guida 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa

 

a cura di Stefano Erti

Prevenzione incendi negli asili nido

Da pochissimi giorni sono entrate in vigore le Norme che regolamentano le misure di prevenzione incendi alle quali si dovranno adeguare tutti gli asili nido con più di 30 persone. Il DM del 16 Luglio 2014 fissava come scadenza per l’adeguamento, in virtù delle proroghe effettuate, il 7 ottobre u.s..  A tale data doveva essere stata presentata la SCIA antincendio, così come previsto  dal DPR 151/2011. Entro il termine del 31 dicembre p.v., anche gli altri edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 10 giugno 2016, devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’Interno.

Purtroppo, secondo i dati resi noti dall’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica nell’agosto 2015, oltre la metà degli edifici non sono stati adeguati ed è molto probabile che la grande maggioranza di questi non sarà a Norma neppure il prossimo 31 dicembre.

A partire dal 1 gennaio 2017, le autorità competenti alla vigilanza in materia antincendio potranno effettuare controlli ed comminare sanzioni a carico degli enti gestori  degli istituti per il mancato adeguamento ad una normativa prescrittiva (che indica dettagliatamente tipologie, modalità, dimensioni, comportamenti, etc) da adottare in sede di progettazione antincendio.

 

Si riporta il testo del DM.

A cura di Stefano Erti

 

Legge 119/2016 (d.l. 59/2016) Modifiche su Procedure esecutive, concorsuali e su banche in liquidazione

E’ entrata in vigore il 03.07.2016 la legge 119 in tema di “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione“.

Molte le novità sia all’interno della legge fallimentare che del Codice di Procedura Civile.

Si allegano le tavole sinottiche predisposte dalla Scuola superiore della magistratura che pongono l’evidenza sulle modifiche in vigore dal 3 luglio.

Siamo a disposizione per ogni chiarimento e aiuto in merito

A cura di Simone Pesucci

Inaugurazione Rete Multipro: Evento del 22 Giugno 2016

Il 22 Giugno scorso MULTIPRO ha festeggiato la sua inaugurazione nella splendida cornice dell’EMPIREO, il rooftop dell’Hotel Plaza Lucchesi.

Siamo completamente operativi e a disposizione dei Clienti che vorranno capire cosa significhi realmente avere un UNICO REFERENTE per ogni questione giuridica, commerciale e tecnica.

MULTIPRO, il Primo PRO-WORKING ITALIANO, vi dà ufficialmente il benvenuto.

Costituzione Start-Up in forma di S.R.L. senza Notaio dal 20 Luglio 2016

Segnalo una importante novità in tema di Start-Up innovative.

Il D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto, all’articolo 4, comma 10-bis infatti già consentiva a queste tipologie societarie di costituirsi senza necessità di passare attraverso un atto notarile, ma purtroppo mancavano i modelli e la procedura standard per l’invio telematico della costituzione.

Con decreto del 17 febbraio 2016 il Ministro dello sviluppo economico ha redatto un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della start-up, secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche introdotta dal richiamato comma 10 bis.

Infine, con decreto direttoriale del 01 luglio (lo trovate qui) sono state approvate le specifiche tecniche per predisporre atti costitutivi e statuti in formato elaborabile Xml.

A questo si aggiunge anche una circolare sempre a cura del Ministero dello Sviluppo economico con cui sono state fornite istruzioni specifiche alle Ccia sulla nuova procedura. (la trovate qui)

Ma tutto questo cosa prevede?

è possibile compilare tutta la documentazione (per la quale, pur non essendo più obbligatorio l’atto notarile, è pur sempre vivamente consigliata l’assistenza legale o comunque di un esperto di diritto societario) tramite il portale startup.registroimprese.it

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

A cura di Simone Pesucci

QPA – Nuovo Codice Appalti: ulteriori indicazioni dell’ANAC

Nuovo Codice Appalti: ulteriori indicazioni dell’ANAC

I chiarimenti sugli affidamenti che soggiaciono alle precedente normativa, sull’acquisizione del CIG, sull’obbligo di comunicazione all’Osservatorio, questo ed altro nel comunicato del Presidente Cantone.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006, all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice.

Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente.

Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto; il rinnovo del contratto o  modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara.

Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata, procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;Adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.

Sorgente: QPA – Nuovo Codice Appalti: ulteriori indicazioni dell’ANAC